Agevolazioni FiscaliLe ristrutturazioni

La legge finanziaria 2008 ha prorogato fino al 31 dicembre 2010 il termine per fruire della detrazione del 36 per cento delle spese sostenute per i lavori di recupero del patrimonio edilizio.
Ha inoltre reintrodotto anche la detrazione d’imposta sull’acquisto di immobili ristrutturati da imprese di costruzione o ristrutturazione o da cooperative.
Tale agevolazione è applicabile alle abitazioni facenti parte di edifici interamente ristrutturati dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2010 e acquistati entro il 30 giugno 2011.

È stata prorogata anche l’applicazione dell’aliquota Iva agevolata del 10 per cento, per le prestazioni di servizi e le forniture di beni relative agli interventi di recupero edilizio di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione, realizzati sugli immobili a destinazione abitativa privata.
Non ha scadenze la possibilità di fruire della detrazione Irpef del 19 per cento sugli interessi passivi pagati per mutui stipulati per la costruzione (e la ristrutturazione) dell’abitazione principale e dell’applicazione dell’aliquota Iva al 4 per cento sui beni finiti acquistati per la costruzione di abitazioni non di lusso (prima casa o non) ed edifici assimilati.

I contribuenti hanno la possibilità di detrarre dall’imposta sul reddito delle persone fisiche (Irpef) le spese sostenute fino al 31 dicembre 2010 per la ristrutturazione di case di abitazione e delle parti comuni di edifici residenziali. Dal 1° ottobre 2006, l’importo massimo di spesa (48.000 euro), per cui è possibile fruire dell’agevolazione Irpef, va riferito alla singola unità immobiliare e non più ad ogni persona fisica che abbia sostenuto le spese. Nel caso in cui gli interventi consistano nella prosecuzione di lavori iniziati negli anni precedenti, ai fini della determinazione del limite massimo delle spese detraibili occorre tenere conto delle spese sostenute negli anni pregressi.
Va precisato che trattandosi di una detrazione dall’imposta e non di un rimborso ciascun contribuente ha diritto a detrarre annualmente la quota spettante nei limiti dell’imposta dovuta per l’anno in questione.
Possono beneficiare dell’agevolazione non solo i proprietari degli immobili, ma anche tutti coloro che sono titolari di diritti reali sugli immobili oggetto degli interventi e che ne sostengono le relative spese.
Ha diritto alla detrazione anche chi esegue in proprio i lavori sull’immobile, per le sole spese di acquisto dei materiali utilizzati.

I lavori per i quali spettano le agevolazioni fiscali sono quelli elencati nell’articolo 3 del
Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, approvato con
D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (precedentemente individuati dall’art. 31, lettere a), b), c) e d) della legge 5 agosto 1978, n. 457).
In particolare, la detrazione Irpef riguarda le spese sostenute per eseguire gli interventi di manutenzione straordinaria, le opere di restauro e risanamento conservativo e i lavori di ristrutturazione edilizia per i singoli appartamenti e per gli immobili condominiali.
Gli interventi di manutenzione ordinaria sono ammessi all’agevolazione Irpef solo se riguardano determinate parti comuni di edifici residenziali.

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